Ordinanza
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Art. 4 Mercati 7
1 Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate, all’aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.8 2 Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare. 3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)9 esegue le presenti disposizioni. 7 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 58 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 8 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 58 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071469). 9 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |