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Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (OULiq)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2011)
Art. 11Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari
1 L’aliquota d’imposta è stabilita secondo l’articolo 10 se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e liquidano l’impresa individuale entro cinque anni civili dall’anno del decesso del contribuente. Lo stesso vale se gli eredi o i legatari non continuano l’attività del contribuente in una società di persone e se, entro lo stesso periodo, la società di persone è liquidata o la quota sociale è alienata.
2 Se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e non liquidano l’impresa individuale entro cinque anni civili dal decesso del contribuente, alla scadenza di questo termine si procede a un conteggio fiscale sistematico ai sensi del capoverso 1.
3 Il mero adempimento degli obblighi sussistenti al momento della devoluzione ereditaria non è considerato continuazione dell’attività lucrativa indipendente.
4 Gli eredi e i legatari non possono far valere un riscatto fittizio ai sensi dell’articolo 5.