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Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (OULiq)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2011)
Art. 3Rapporto con l’articolo 18 aLIFD
1 L’ordinanza non si applica alle riserve occulte realizzate se l’imposizione delle riserve occulte a titolo di reddito da attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 18a capoverso 1 LIFD è differita sino al momento dell’alienazione dell’immobile.
2 Tuttavia, se nel corso dell’anno di liquidazione o dell’anno precedente l’immobile è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata ed è alienato in uno di questi anni, le riserve occulte realizzate costituiscono parte integrante degli utili di liquidazione.