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Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (OULiq)
del 17 febbraio 2010 (Stato 1° gennaio 2011)
Art. 4
1 Se è affiliato a un’istituzione di previdenza, il contribuente può effettuare un riscatto in un’istituzione di previdenza nel quadro delle disposizioni regolamentari e di quelle in materia di previdenza nel corso dell’anno di liquidazione e dell’anno precedente.
2 Il contribuente può dedurre l’importo del riscatto dai suoi proventi (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD).
3 Un’eccedenza di contributi riduce gli utili di liquidazione.