Ordinanza
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Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e degli altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale per:
2 Gli altri contributi vincolati ad opere e i contributi alla ricerca nel settore stradale non sono disciplinati nella presente ordinanza. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |
