Ordinanza
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Art. 13 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni
1 Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori di costruzione. 2 L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione. 3 Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell’USTRA e del Controllo federale delle finanze. 4 Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali. |
