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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)1
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 13Controllo delle finanze da parte dei Cantoni
1 Nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata, i Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività riguardanti le strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori di costruzione.
2 L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.
3 Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario devono essere messi a disposizione dell’USTRA e del Controllo federale delle finanze.
4 Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.