Ordinanza
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Art. 14 Alta vigilanza
1 Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’USTRA controlla, ai sensi dell’articolo 54 LSN, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri. 2 Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi. 3 La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell’USTRA. |
