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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)1
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 14Alta vigilanza
1 Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’USTRA controlla, ai sensi dell’articolo 54 LSN, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.
2 Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della LSN e dei suoi atti esecutivi.
3 La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell’USTRA.