Ordinanza
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Art. 18a Programma traffico d’agglomerato 18
1 Le infrastrutture che rendono più efficiente e durevole il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati (art. 17a LUMin) sono sostenute nel quadro di un programma di sviluppo (programma traffico d’agglomerato). 2 La prova che le condizioni di cui all’articolo 17c LUMin sono adempiute deve essere fornita mediante un programma d’agglomerato. 3 Il DATEC stabilisce i requisiti dei programmi d’agglomerato e disciplina in particolare:
18 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |
