Ordinanza
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Art. 21a Contributi federali forfetari 22
1 Nelle seguenti categorie, i contributi federali per provvedimenti con costi d’investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:
2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina l’importo dei costi d’investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait. 3 Disciplina il calcolo dei contributi federali forfetari o ne determina le aliquote. Il calcolo e la determinazione delle aliquote si basano sulla qualità concettuale dei provvedimenti e sui costi standardizzati per unità di prestazione. 4 In casi giustificati, il DATEC può rinunciare alla forfetizzazione e calcolare il contributo federale secondo l’articolo 21. 22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |
