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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)1
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
1 Nelle seguenti categorie, i contributi federali per provvedimenti con costi d’investimento fino a un determinato importo vengono versati a forfait:
a.
traffico lento;
b.
riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
c.
gestione del sistema dei trasporti;
d.
riqualifica di fermate di tram e autobus.
2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina l’importo dei costi d’investimento fino al quale i contributi federali sono versati a forfait.
3 Disciplina il calcolo dei contributi federali forfetari o ne determina le aliquote. Il calcolo e la determinazione delle aliquote si basano sulla qualità concettuale dei provvedimenti e sui costi standardizzati per unità di prestazione.
4 In casi giustificati, il DATEC può rinunciare alla forfetizzazione e calcolare il contributo federale secondo l’articolo 21.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).