Ordinanza
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Art. 22 Entità dei contributi 23
La partecipazione della Confederazione ai programmi d’agglomerato ammonta, in funzione della loro efficacia globale, al 30–50 per cento della somma dei costi computabili documentati secondo l’articolo 21 e dell’importo complessivo stabilito dalla Confederazione per i provvedimenti secondo l’articolo 21a, ma non supera il contributo massimo fissato dall’Assemblea federale. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |