Ordinanza
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Art. 24 Convenzione sulle prestazioni
1 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, il DATEC conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile, in base ai programmi d’agglomerato e al decreto finanziario dell’Assemblea federale. 2 Nella convenzione sulle prestazioni vanno disciplinati in particolare: i provvedimenti e i pacchetti di provvedimenti da realizzare, lo scadenzario, il contributo federale, le esigenze per l’allestimento dei rapporti, le competenze e le responsabilità, le modalità d’adeguamento, le composizioni in caso di mancato adempimento della convenzione, come anche la durata di validità. 3 ...24 4 In base alla convenzione sulle prestazioni, l’Ufficio federale competente stabilisce con l’ente responsabile, nell’accordo sul finanziamento, le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l’ente responsabile che quest’ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell’ente responsabile). Al momento della conclusione dell’accordo sul finanziamento non è necessario che i provvedimenti con contributo federale forfetario siano già pronti per essere realizzati.25 5 Se a ricevere il pagamento è un’impresa ai sensi della legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie, possono essere accordati prestiti rimborsabili condizionalmente, senza interessi. 6 ...27 24 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). 26 RS 742.101 27 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |
