Ordinanza
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Art. 24a Prefinanziamento da parte dell’ente responsabile 28
1 Il prefinanziamento da parte dell’ente responsabile può essere convenuto se:
2 L’Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell’accordo sul finanziamento. 28 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 491). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |