Ordinanza
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Art. 25 Competenza per progetti urgenti
1 L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici. 2I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall’Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari. |
