Ordinanza
|
|
Art. 30 Oneri stradali
1 Per oneri stradali s’intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN31 per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. 2 Per spese s’intendono le spese di personale, d’amministrazione, di costruzione, d’esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale. 3 Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:
31 RS 725.111 |
