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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)1
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
Art. 30Oneri stradali
1 Per oneri stradali s’intendono le spese sostenute dai Cantoni per le strade principali e cantonali e per le altre strade aperte al traffico motorizzato nonché le spese sostenute dai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN31 per il completamento della rete delle strade nazionali approvata. Sono determinanti gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.
2 Per spese s’intendono le spese di personale, d’amministrazione, di costruzione, d’esercizio e di manutenzione, di segnaletica e di regolazione del traffico secondo il conto stradale.
3 Dalle spese sono dedotti, in quanto prestazioni federali:
a.
i contributi federali ai Cantoni secondo l’allegato 1 OSN per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;
b.
i contributi federali per le strade principali giusta l’articolo 16;
c.
altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell’imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;
d.
i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.