Ordinanza
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Art. 32 Esecuzione
1 Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’USTRA provvede all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. 2 Emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’Amministrazione federale. 3 Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro.32 4 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo. 5 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto.33 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |