1 Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’USTRA provvede all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
2 Emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’Amministrazione federale.
3 Amministra il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato e, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, fissa l’indice, la procedura e la prova del rincaro.32
4 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.
5 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale esamina i programmi d’agglomerato, prepara le convenzioni sulle prestazioni e ne verifica periodicamente il rispetto.33
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
33 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).