Ordinanza
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Art. 33 Disposizioni transitorie
1 Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all’articolo 56 capoversi 3 e 4 OSN34 si applica, riguardo all’indennizzo, il seguente disciplinamento:
2 Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1. 3 Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d’acquisto e di costruzione. L’obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione. 4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune. 5 Se il risarcimento è controverso, l’USTRA emana una decisione. 6 Il DATEC determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione. 7 La partecipazione della Confederazione ai piani sociali dei Cantoni si eleva al 50 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni, tuttavia al massimo al 50 per cento del salario annuo di base per persona interessata. In caso di pensionamento anticipato, la partecipazione è pari al massimo al 50 per cento del doppio del salario annuo di base. Non vi è alcuna partecipazione ai costi relativi al periodo precedente il 1° luglio 2007 e successivo al 1° gennaio 2011. 34 RS 725.111 |
