Ordinanza
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Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017 35
L’Ufficio federale dei trasporti rimane competente per l’accompagnamento dei progetti ferroviari e dei progetti dei trasporti pubblici per i quali la Confederazione ha deciso lo sblocco dei crediti prima del 1° gennaio 2016. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |