Ordinanza
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Art. 4 Ripartizione dei costi di adattamento alle opere militari
1 Sono opere militari ai sensi dell’articolo 48 LSN:
2 Sono a carico della costruzione delle strade nazionali i costi causati dal trasferimento di opere militari limitate o sensibilmente pregiudicate nella loro efficacia dal corpo stradale o da manufatti. L’esercito deve contribuire ai costi nella misura in cui trae vantaggio da questo trasferimento. 3 I costi delle installazioni stradali nuove o complementari necessarie a causa di un dispositivo di difesa sono a carico dei crediti militari. |
