Ordinanza
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Art. 4a Impianti nell’interesse dei Cantoni o di terzi 8
1 Nel caso di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha la competenza in particolare di valutare e realizzare i progetti nonché di determinare la data dell’attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:
2 I costi supplementari a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell’impianto sono capitalizzati. Da tali costi vengono detratti gli investimenti che la Confederazione può evitare grazie all’impianto, se gli investimenti presentano similitudini dal profilo funzionale, temporale e spaziale. Il tasso di capitalizzazione corrisponde alla media aritmetica della rendita delle obbligazioni decennali della Confederazione degli ultimi cinque anni. Il valore attuale dei costi supplementari annui è calcolato di regola su 25 anni. 3 A impianto completato, i Cantoni o i soggetti terzi corrispondono alla Confederazione i costi supplementari mediante un versamento unico. L’USTRA può autorizzare pagamenti rateali. 4 In presenza di più partecipanti, i costi sono ripartiti in proporzione all’utilità che essi ne traggono. 5 Un’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:
8 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). |
