1 Nel caso di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali (art. 8 cpv. 3 LUMin), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha la competenza in particolare di valutare e realizzare i progetti nonché di determinare la data dell’attuazione. A tale riguardo tiene conto, oltre che degli interessi cantonali, regionali o locali, in particolare:
- a.
- dell’utilità dell’impianto per le strade nazionali;
- b.
- di eventuali interessi pubblici o privati in contrasto con la finalità dell’impianto;
- c.
- della successiva pianificazione delle attività di costruzione, sistemazione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali.
2 I costi supplementari a carico della Confederazione per la manutenzione edile e corrente dell’impianto sono capitalizzati. Da tali costi vengono detratti gli investimenti che la Confederazione può evitare grazie all’impianto, se gli investimenti presentano similitudini dal profilo funzionale, temporale e spaziale. Il tasso di capitalizzazione corrisponde alla media aritmetica della rendita delle obbligazioni decennali della Confederazione degli ultimi cinque anni. Il valore attuale dei costi supplementari annui è calcolato di regola su 25 anni.
3 A impianto completato, i Cantoni o i soggetti terzi corrispondono alla Confederazione i costi supplementari mediante un versamento unico. L’USTRA può autorizzare pagamenti rateali.
4 In presenza di più partecipanti, i costi sono ripartiti in proporzione all’utilità che essi ne traggono.
5 Un’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi computabili dipende:
- a.
- per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 20169 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, dall’utilità aggiuntiva dell’impianto rispetto alla variante di base della Confederazione;
- b.
- negli altri casi, dall’utilità dell’impianto per le strade nazionali.
8 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).
9 RS 725.13