Ordinanza
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Art. 7 Versamento
1 La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l’acquisto di terreno al trapasso di proprietà. 2 L’istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento. |