Ordinanza
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Art. 12 Controllo degli impianti di radiocomunicazione
1 L’UFCOM può controllare un impianto di radiocomunicazione per verificare se sono richiesti una concessione, una notifica o un certificato di capacità. 2 Controlla gli impianti utilizzati per scopi militari e di protezione civile che sottostanno alle prescrizioni sulla tutela del segreto, previa consultazione delle autorità competenti. 3 I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all’UFCOM l’accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni. |