Ordinanza
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Art. 15 Localizzazione di interferenze
1 Su segnalazione, l’UFCOM localizza la causa di un’interferenza nel traffico delle telecomunicazioni o della radiodiffusione. 2 Decide quali provvedimenti volti a far cessare l’interferenza debbano essere presi e, se del caso, come ripartire i costi risultanti da questi provvedimenti. 3 Riscuote una tassa presso il gestore dell’impianto che genera l’interferenza o ne è disturbato per le spese dovute alla localizzazione di un’interferenza (art. 6 dell’ordinanza del 18 novembre 20206 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni, OTST), se la causa dell’interferenza risiede nel fatto che l’impianto:
4 I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all’UFCOM l’accesso agli impianti e fornire informazioni. Queste prestazioni devono essere gratuite. |