Ordinanza
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Art. 18 Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione
1 L’autorità concedente stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomunicazione le caratteristiche tecniche e d’esercizio dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione, quali la frequenza, la larghezza di banda occupata, la potenza, l’ubicazione e le ore di emissione. 2 La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione di radiocomunicazione. 3 Il concessionario è autorizzato a modificare la descrizione tecnica solo su autorizzazione dell’autorità concedente. |