Ordinanza
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Art. 19 Ritiro, revoca, sospensione, oneri
1 Oltre ai casi enumerati nell’articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l’autorità concedente può ritirare la concessione, revocarla, sospenderla oppure subordinarla a oneri se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC. 2 Se una nuova domanda di concessione è presentata a seguito di un ritiro o di una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC, l’autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere:
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