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Ordinanza sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS)
del 18 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 23Rilascio della concessione in base a determinati criteri
1 Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l’autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri indicati e ponderati nei documenti relativi alla pubblica gara.
2 I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e su altri documenti presentati da questi ultimi.
3 Se il candidato si impegna nel quadro dell’asta a fornire determinate prestazioni per soddisfare i criteri sanciti dall’autorità concedente, quest’ultima può disporre che tali prestazioni siano oggetto di oneri o condizioni nell’ambito della concessione.
4 Le decisioni devono rispettare il segreto d’affari di tutti i candidati.