Ordinanza
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Art. 24 Rilascio della concessione al miglior offerente
1 Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l’importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L’autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma:
2 L’autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell’importo offerto. L’importo dell’aggiudicazione deve essere pagato in un unico versamento, subito dopo il rilascio della concessione. Il rimborso è escluso se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza. 3 L’articolo 23 capoversi 2 e 4 si applica per analogia. |