Ordinanza
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Art. 36 Principi per l’utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime e renane
1 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199512. 2 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni, dalla Convenzione regionale del 18 aprile 201213 sulle radiocomunicazioni della navigazione interna e dal Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna14. 3 L’utilizzazione di impianti per partecipare alla radiocomunicazione aeronautica è disciplinata da:
13 Il testo della Convenzione può essere ottenuto a pagamento presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet www.rainwat.bipt.be > Arrangement. 14 Il testo del Manuale può essere ottenuto a pagamento presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR. 15 RS 0.748.0 16 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o a pagamento presso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int). |