Ordinanza
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Art. 43 Condizioni per l’ottenimento di certificati di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica
1 Il certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile nel volo a vista presuppone:
2 Il certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile nel volo strumentale presuppone:
3 Per l’esame teorico «comunicazione» nel volo a vista si applicano le norme sancite nel documento dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)»23 relativo all’appendice I del regolamento n. 1178/2011; AMC 1 FCL.210, numero I.4; FCL.215 e AMC 1 FCL.115; FCL.120, numero I.4. 4 Per l’esame teorico «comunicazione» nel volo strumentale si applicano le norme sancite nel documento dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)» relativo all’appendice I del regolamento n. 1178/2011; AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), numero I.4. 22 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 23 «Acceptable Means of Compliance»: Mezzi accettabili di conformità stabiliti dall’AESA e modificati da ultimo dalla decisione del 18 marzo 2020, adottata conformemente alle disposizioni di cui al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. |