Ordinanza
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Art. 47 Utilizzazione dell’impianto di radiocomunicazione
1 Chi soddisfa le condizioni di partecipazione al servizio di radiocomunicazione amatoriale secondo l’articolo 44 può utilizzare l’impianto di radiocomunicazione soltanto per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza. 2 Non sono ammessi in particolare:
3 Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 può fabbricare e modificare autonomamente l’impianto di radiocomunicazione senza l’accordo dell’UFCOM. 4 Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 può esercitare unicamente impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio. Gli adattamenti di questi apparecchi sono autorizzati unicamente se non concernono la parte trasmittente. |