Ordinanza
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Art. 56 Esercizio
1 Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri, nei locali utilizzati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nonché nelle infrastrutture dell’esercito e dell’amministrazione militare. 2 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati dalle autorità di polizia, dalle autorità preposte all’esecuzione delle pene e dal SIC soltanto se, grazie a essi, è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l’integrità fisica o la vita. Previa informazione dell’UFCOM, essi possono essere esercitati per una durata limitata e a bassa potenza anche per neutralizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza. 3 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati dall’esercito per gli impieghi previsti nell’articolo 65 della legge militare del 3 febbraio 199527 e per la propria protezione soltanto se in questo modo è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l’integrità fisica o la vita oppure una seria minaccia per beni militari speciali. Previa informazione dell’UFCOM, l’esercito è autorizzato a esercitare tali impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze per una durata limitata e a bassa potenza anche per neutralizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza. 4 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati dall’Ufficio federale dell’armamento e dall’esercito per una durata limitata e a breve distanza per provare impianti di telecomunicazione destinati all’esercito, a condizione che l’UFCOM rilasci un’autorizzazione speciale a tal fine. 27 RS 510.10 |