Ordinanza
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Art: 59 Eliminazione di interferenze illecite
1 Se un impianto di telecomunicazione fisso che provoca interferenze o un sistema di localizzazione o sorveglianza causa un’interferenza illecita, l’UFCOM può ordinare a chi lo esercita di eliminarla immediatamente. 2 Se non è possibile eliminare l’interferenza entro un’ora, l’impianto o il sistema deve essere disattivato immediatamente. L’impianto o il sistema può essere rimesso in esercizio solo dopo l’eliminazione dell’interferenza. 3 L’UFCOM deve essere informato sulla causa dell’interferenza e sulle misure adottate per eliminarla. |