Ordinanza
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Art. 61 Collaborazione con altri organi
1 Se ciò è necessario e opportuno, gli organi civili competenti collaborano tra loro o con gli organi militari, in particolare per l’identificazione delle fonti di interferenze. 2 La gamma dello spettro delle radiofrequenze utilizzata esclusivamente dall’esercito per le utilizzazioni militari è controllata dagli organi militari. |