Ordinanza
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Art. 63 Disposizioni transitorie
1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza:
2 Le concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici possono essere prorogate dall’UFCOM, su richiesta, fino al 31 dicembre 2024, per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. L’UFCOM può revocare le concessioni prorogate per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. La revoca è ordinata con sei mesi di anticipo. |