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Art. 6 Rilascio di informazioni
1 Colui che, in qualità di collaboratore di un’unità organizzativa sottoposta a vigilanza o di un’altra unità organizzativa o in qualità di militare, viene interrogato dall’AVI-AIn è tenuto a informarla in modo completo e veritiero. 2 Se le informazioni orali sono verbalizzate, la persona interrogata può, su richiesta, rileggere il verbale. L’AVI-AIn può chiedere alla persona interrogata di attestare con la sua firma l’esattezza del verbale. 3 L’AVI-AIn può ottenere prese di posizione scritte dalle unità organizzative sottoposte a vigilanza. 4 Alle persone che rilasciano informazioni non può derivare alcun pregiudizio da informazioni veritiere. |
