Ordinanza
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Art. 47 Gestione dei rischi per strumenti finanziari derivati
1 Nel caso di ricorso a strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera f, l’assicuratore tiene conto della loro negoziabilità e della solvibilità della controparte. 2 Ogni anno, egli fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto sugli affari con strumenti finanziari derivati. |