Art. 19 Investimenti adeguati
1 Sono considerati adeguati i seguenti investimenti: - a.
- depositi in contanti, averi bancari, depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario con scadenza fino a 12 mesi;
- b.
- altri crediti espressi in importi fissi diversi da quelli di cui alla lettera a, segnatamente prestiti obbligazionari, obbligazioni a opzione, obbligazioni convertibili e obbligazioni fondiarie;
- c.
- azioni, buoni di partecipazione e di godimento, quote di società cooperative e altre partecipazioni al capitale, purché siano negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e possano essere venduti a breve termine;
- d.
- immobili residenziali o commerciali, in proprietà o comproprietà, inclusi i locali amministrativi per uso proprio;
- e.8
- quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se:
- 1.
- possono essere alienati in qualunque momento,
- 2.
- l’investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a–d, e
- 3.
- la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere opportune;
- f.
- strumenti finanziari derivati:
- 1.
- che servono unicamente a garantire il patrimonio,
- 2.
- che non hanno un effetto leva sul patrimonio,
- 3.
- i cui valori di base secondo le lettere a–d sono adeguati e presenti nel patrimonio, nonché seguono le oscillazioni garantite del mercato, e
- 4.
- per i quali sono coperti tutti gli impegni che risultano per gli assicuratori da tali strumenti o che, nel caso estremo, possono risultare dall’esercizio del diritto di conversione di tali strumenti nell’investimento di base.
2 Gli altri investimenti, segnatamente gli investimenti in istituzioni che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie (art. 46 cpv. 1 lett. b), sono considerati inadeguati. 3 Se l’assicuratore non è in grado di dimostrare che gli investimenti del patrimonio vincolato coprono tutte le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione da lui conclusi, segnatamente perché determinati investimenti sono inadeguati, l’autorità di vigilanza può assegnargli un termine per integrare o sostituire gli investimenti. 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
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