Ordinanza
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Art. 10 Determinazione delle riserve
1 L’assicuratore determina le riserve sottraendo il valore degli impegni al valore degli attivi. 2 Gli attivi devono essere valutati in modo conforme al mercato. Il valore conforme al mercato degli attivi è il valore di mercato oppure, se quest’ultimo non è disponibile, il valore di mercato di attivi equivalenti o un valore determinato mediante un metodo riconosciuto dalla matematica finanziaria. 3 Il valore degli impegni deve essere stimato con la massima precisione mediante metodi attuariali riconosciuti. 4 Ai fini della determinazione del valore degli attivi e del valore degli impegni, le posizioni di bilancio dell’attività assicurativa ai sensi della legge del 2 aprile 19086 sul contratto d’assicurazione (LCA) non sono considerate. 5 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire come devono essere valutati gli attivi e gli impegni. |
