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Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal)
Art. 10Determinazione delle riserve
1 L’assicuratore determina le riserve sottraendo il valore degli impegni al valore degli attivi.
2 Gli attivi devono essere valutati in modo conforme al mercato. Il valore conforme al mercato degli attivi è il valore di mercato oppure, se quest’ultimo non è disponibile, il valore di mercato di attivi equivalenti o un valore determinato mediante un metodo riconosciuto dalla matematica finanziaria.
3 Il valore degli impegni deve essere stimato con la massima precisione mediante metodi attuariali riconosciuti.
4 Ai fini della determinazione del valore degli attivi e del valore degli impegni, le posizioni di bilancio dell’attività assicurativa ai sensi della legge del 2 aprile 19086 sul contratto d’assicurazione (LCA) non sono considerate.
5 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire come devono essere valutati gli attivi e gli impegni.