Ordinanza
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Art. 21a Risarcimento dei danni in caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio 49
1 I danni alle persone e alle cose subiti dagli impiegati durante l’utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio e non coperti dall’assicurazione dei veicoli a motore privata sono risarciti. 2 In caso di concorso di colpa dell’impiegato l’entità del risarcimento può essere ridotta. 3 Non è accordato nessun risarcimento se l’impiegato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. 49 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164507). |