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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
2 L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 20077 sul materiale dell’esercito.8 3 L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 20049 sulla circolazione stradale militare (OCSM).10 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399). 6 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016 (RU 20164507). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 305). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871). 10 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871). |
