Ordinanza del DATEC
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Art. 35 Pratica di guida minima
1 La pratica di guida minima è di:
2 La metà della pratica di guida minima deve essere acquisita entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità. 2bis I macchinisti in possesso di un’abilitazione di capomovimento della categoria A o B possono acquisire metà della loro pratica di guida minima mediante altrettante ore di direzione della circolazione.28 3 In singoli casi motivati, l’UFT può autorizzare una pratica di guida minima ridotta se non vi è pericolo per la sicurezza. 4 I macchinisti che operano in ambito transfrontaliero al di fuori delle tratte e delle stazioni menzionate nell’allegato 6 assolvono la metà della pratica di guida minima su tratte e in stazioni conformemente alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. 28 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2014 67245). |