Art. 10
1 Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro: - a.
- presso la SEM:
- 1.
- la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione,
- 2.
- l’Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell’esame delle domande d’asilo,
- 3.
- il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,
- 4.
- la Sezione informatica e il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti,
- 5.
- la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
- b.
- i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare visti eccezionali;
- c.
- le rappresentanze svizzere all’estero e la Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per l’esame delle domande di visto;
- d.
- il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l’esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE;
- e.
- l’Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni e per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
- f.
- presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):
- 1.
- il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI,
- 2.
- i servizi incaricati della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL): per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 200818,
- 3.
- i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la Centrale operativa: per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l’esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,
- 4.
- i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:
- –
- per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria, nell’ambito degli incarichi della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia
- –
- per la verifica dell’idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire un’analisi dei rischi,
- 5.
- il servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora di queste persone,
- 6.
- il servizio incaricato della gestione del sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali (AFIS): per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStrI,
- 7.
- il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l’identificazione delle persone e l’accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati anteriori, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge del 10 ottobre 199719 sul riciclaggio di denaro;
- g.20
- le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
- h.
- gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l’Ufficio federale dello stato civile: per l’esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all’autorità competente dell’identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
- i.
- presso l’Ufficio federale di giustizia (UFG):
- 1.
- l’Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198121 sull’assistenza in materia penale,
- 2.
- l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con la procedura retta dalla legge federale del 21 dicembre 200722 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
- j.
- il Servizio delle attività informative della Confederazione: per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199723 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- k.
- il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStrI;
- l.
- l’Amministrazione federale delle contribuzioni: per l’adempimento dei suoi compiti:
- 1.
- nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,
- 2.
- nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- m.24
- l’Amministrazione federale delle dogane:
- 1.
- per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),
- 2.
- per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’antifrode doganale;
- n.25
- ...
2 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 2.
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