Ordinanza
|
Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero
1 La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS UE29. 2 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I, II e V–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS UE. 3 La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del titolare del visto, dell’autenticità del visto e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS UE. 4 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie di cui al capoverso 2 conformemente all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS UE. 29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a. |