Ordinanza
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Art. 14 Consultazione ai fini dell’identificazione
1 Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS UE30, se:
2 Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:
3 La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita. 4 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie I–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE. 30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a. |